Ater L'Aquila

CHI SIAMO

(Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale) della provincia dell’Aquila è un ente pubblico economico dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile istituito a seguito della trasformazione degli I.

(Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale) della provincia dell’Aquila è un ente pubblico economico dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile istituito a seguito della trasformazione degli I.A.C.P. abruzzesi in aziende, attuata con la Legge Regionale numero 44 del 1999 recante norme per il riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica. La trasformazione degli enti di edilizia residenziale pubblica ha voluto orientare la gestione delle nuove Aziende verso i principi di efficienza, efficacia ed economicità, tipici delle aziende private, combinando e cercando di raggiungere un giusto equilibrio tra i valori economici ed etico sociali. La legge di riordino dell’edilizia residenziale pubblica in Abruzzo è il frutto del processo di decentramento amministrativo, iniziato a metà degli anni 90 con la legge numero 59 del 1997 (Bassanini uno) che, ridefinendo il sistema amministrativo delle competenze tra lo Stato Centrale, le Regioni e gli altri Enti Locali in base al principio della sussidiarietà, ha individuato nell’unità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini il soggetto pubblico più idoneo ad esercitare una specifica funzione amministrativa. L’articolo 9 della Legge Regionale, riportato di seguito, ha definito le attività che ciascuna ATER deve esercitare nell’ambito della propria competenza territoriale, nel caso specifico coincidente con il territorio della Provincia dell’Aquila. Le attività che ciascuna ATER può esercitare sono le seguenti: a. attuare interventi di recupero di cui all’art. 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457, al patrimonio in gestione nonché per conto di altri Enti e soggetti privati; b. gestire il patrimonio di proprietà dei trasformati IACP a loro trasferito, nonché quello di Enti pubblici, territoriali e non, affidati alla loro gestione; c. promuovere presso i Comuni dell’ambito di competenza un punto di informazione al servizio degli utenti; d. promuovere e coordinare la partecipazione dei cittadini ai programmi di riorganizzazione urbanistica nel territorio comunale; e. espletare tutti i compiti che possono essere ad essa affidati dagli Enti locali in materia di predisposizione di piani urbanistici, nonché di progettazione, direzione ed esecuzione di opere pubbliche, anche ai fini della attuazione e gestione unitaria del complesso dei beni di proprietà pubblica al servizio della residenza; f. promuovere l’accesso degli Enti locali alle risorse finanziarie destinate al recupero abitativo ivi compresa l’attivazione di nuovi canali finanziari che consentano di ottimizzare l’impiego delle disponibilità complessive rispetto alle caratteristiche specifiche dei programmi. In applicazione dell’articolo 4 della Legge Regionale numero 44 del 1999 l’ATER della provincia dell’Aquila si è dotata di un proprio Statuto, riportato di seguito, con il quale sono state individuate le norme fondamentali che riguardano l’organizzazione ed il funzionamento dell’Ente.

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LA STORIA

1937 è la data di nascita dell’Istituto Fascista Autonomo per le Case Popolari, come venne battezzato nel 1937, anno in cui inizia l’attività dell’Ente con la prima deliberazione assunta in data 15 febbraio. L’attribuzione che il legislatore aveva affidato agli IACP era quella di realizzare alloggi attraverso l’utilizzo di finanziamenti da destinare ai ceti sociali più deboli o a specifiche categorie.

Durante la guerra vengono sospesi tutti i lavori di costruzione sia di alloggi sia di opere pubbliche in generale, per poi riprendere nel 1946 con la riparazione dei danni di guerra e con interventi a Sulmona, L’Aquila e Ocre per 13 fabbricati.

Nel 1950 vengono accettati i primi incarichi di stazione appaltante per l’INA Casa per i lavori a Celano, Pratola Peligna e Castel di Sangro, che si sono sviluppati in un piano quadriennale. Gli anni 50 vedono, altresì, impegnato l’Istituto nella costruzione di abitazioni da destinare ai profughi che popolano l’Italia prostrata dalla guerra.

Nella fine degli anni 50 l’ente è impegnato nel consolidamento dei rapporti con l’INA Casa e nella realizzazione di altri numerosi interventi in base a finanziamenti di apposite leggi.

Gli anni 60 vedono, tra gli altri, l’avvio e lo sviluppo di programmi costruttivi derivanti da due leggi di notevole importanza per i nuovi criteri sulla tipologia degli alloggi: la legge 60 Gescal e la legge 865. In particolare, il programma decennale Gescal affida l’esecuzione delle opere a stazioni appaltanti degli IACP mantenendo per se la gestione dei fondi, la programmazione degli interventi e l’acquisizione delle aree; la progettazione viene affidata a professionisti iscritti in un apposito albo della Gescal.

Il programma decennale della Gescal ha visto la costruzione di numero 415 alloggi da parte dell’Istituto, di numero 118 alloggi in cooperativa e di numero 64 alloggi da mutuatari. Inoltre, negli stessi anni l’Istituto ha costruito, con finanziamenti stanziati dal Ministero dei Lavori Pubblici, altri 76 fabbricati in varie località della provincia.

Lo IACP opera anche nella costruzione o nel riattamento di alloggi di singoli braccianti agricoli: la normativa in materia consente la costruzione di 84 alloggi e vari riattamenti, per un totale di 111 interventi.

Fino al 1978 prosegue l’intensa attività costruttiva dell’Ente, in base ai programmi delle leggi numeri 60, 865, 1072, 1179, 492 e 166 per complessivi 185 fabbricati per centinaia di alloggi dislocati sull’intero territorio. Negli stessi anni l’Istituto eredita il patrimonio abitativo sito nel territorio provinciale di una serie di enti disciolti tra i quali la Gescal, l’ISES e l’INCIS.

Con la legge numero 475 del 1978 i fondi prima gestiti dal Ministero dei Lavori Pubblici vengono attribuiti dal Comitato per l’Edilizia Residenziale, il CER, direttamente alle Regioni, che localizzano gli interventi nei vari Comuni sulla base di dati statistici. I programmi esecutivi in base alla nuova normativa vengono avviati dal 1980 ed interessano, inizialmente, 15 Comuni della Provincia dell’Aquila.

Gli anni 80 vedono, inoltre, l’avvio di nuovi e numerosi programmi in 66 Comuni della Provincia per 91 interventi di finanziamento in 98 distinte località per complessivi 140 fabbricati con 400 alloggi.

Sempre durante gli anni 80, per favorire coloro che abitano a distanze notevoli dalla città dell’Aquila, si è proceduto a decentrare l’attività amministrativa con l’apertura di due sedi distaccate rispettivamente nella città di Avezzano e di Sulmona.

Gli anni 90 hanno visto l’eliminazione della trattenuta Gescal sulle retribuzioni dei lavoratori e l’accorpamento delle somme alle ritenute previdenziali a carico dei dipendenti; tutto ciò ha fatto venir meno una tradizionale fonte di finanziamento per l’edilizia residenziale pubblica che ha consentito, nel corso degli anni, lo sviluppo dell’attività costruttiva. A ciò si aggiunga la ristrettezza delle condizioni finanziarie a carico del bilancio delloStato che ha fatto registrare il progressivo esaurimento delle risorse destinate a nuove costruzioni.

Negli stessi anni è stato avviato un processo di decentramento amministrativo che ha comportato un’inversione di tendenza trasferendo funzioni e compiti, prima svolti dallo Stato, alle Regioni. Per rispondere al nuovo contesto normativo e amministrativo la Regione Abruzzo si è dotata, nel 1999, di una legge di riordino, la numero 44, che ha trasformato gli IACP in Aziende denominate ATER, enti pubblici economici con personalità giuridica e autonomia organizzativa, amministrativa e contabile e con un proprio Statuto approvato dal Consiglio Regionale.

Nell’anno 2001 con la legge costituzionale numero 3 è stato riformato il titolo V della Costituzione, attuando un rovesciamento delle competenze legislative sulle materie tassativamente elencate nel secondo comma dell’articolo 117; le Regioni si sono così ritrovate con una competenza legislativa di carattere generale a fronte di una competenza speciale riconosciuta su alcune materie allo Stato.

Nello specifico nel nuovo testo dell’articolo 117 della Costituzione, l’edilizia residenziale pubblica rientra nella materia relativa al “governo del territorio”, attribuita alla potestà legislativa concorrente o ripartita della Regione, che può cioè essere esercitata all’interno di principi fondamentali stabiliti dalla normativa statale.

testo vigente L 44

Ultimo aggiornamento

9 Settembre 2021, 15:32